Il prefetto di Venezia ha firmato in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato nel pomeriggio del 10 febbraio, il provvedimento con il quale, per il periodo di Carnevale, viene inibito di stazionare in alcune aree del centro storico e della terraferma a persone che ne impediscano l’accessibilità e la fruizione in sicurezza, adottando comportamenti che possano turbare l’ordine pubblico e la civile convivenza.
L’obiettivo è quello di consentire a cittadini e turisti di poter fruire degli spazi comunali, senza subire pregiudizio da comportamenti, che, ancorché non costituenti violazioni di legge, siano da ostacolo al pieno godimento delle aree cittadine, da parte di persone o gruppi già denunciati per attività illegali o violente.
Il provvedimento integra, in una prospettiva multidisciplinare, le misure già in essere, attraverso il piano coordinato di controllo del territorio e i costanti servizi interforze “ad alto impatto”, per garantire l’ordine e la sicurezza pubblica.
Le aree interessate dal provvedimento, che sarà in vigore dal 13 febbraio al 5 marzo, sono le seguenti:
• Stazione ferroviaria di Mestre e aree comprese e attigue o iscritte nei seguenti quadrilateri:
• Mestre: area compresa tra via Piave/via Trento/via Montenero-via Gozzi-via Torino/via Linghindal, Corso del Popolo per la sua lunghezza;
• Marghera: quadrilatero compreso tra via Fratelli Bandiera/via Rossarol/via Sant’Antonio/via Lavelli;
• Piazza Ferretto;
• Stazione ferroviaria Venezia Santa Lucia e aree attigue di piazzale Santa Lucia/Ponte degli Scalzi sino a Campo San Geremia/Piazzale Roma;
• Area di Rialto: Ponte di Rialto/Campo San Bartolomeo/Campo San Giacomo/Campo dell’Erbaria;
• Piazza San Marco;
• Ponte dell’Accademia
A tutela della circolazione pedonale nel centro storico di Venezia un’ordinanza del Comando generale della polizia locale dispone che da venerdì 14 febbraio a martedì 4 marzo, in caso di notevole afflusso di persone nelle località interessate da manifestazioni e spettacoli di Carnevale – tale da compromettere la sicurezza e la fluidità della circolazione pedonale – al fine di evitare assembramenti, il personale della polizia locale avrà facoltà di dirottare il traffico pedonale e organizzarlo mediante l’istituzione di sensi unici e di temporanei obblighi e divieti, facendo transennare, se necessario, le aree interdette, inibendo l’accesso in determinate zone dove la presenza e il traffico di persone potrebbero creare pericolo alla pubblica incolumità.
Qualora ne ricorrano gli estremi, a garanzia della pubblica incolumità la polizia locale potrà disporre la sospensione, anche parziale, delle occupazioni di suolo pubblico o il temporaneo spostamento delle stesse.
